Via libera al Decreto Crescita, ecco le novità

Pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019 il Decreto Crescita– Legge n. 34/2019, che introduce una serie di misure urgenti per la crescita economica. Ecco cosa prevede e quali sono alcune delle novità in arrivo per imprese e famiglie:
In particolare:

1 – Superammortamento
Viene reintrodotto il superammortamento (maggiorazione “fiscale” nella misura del 30%) del costo sostenuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi (con esclusione dei veicoli), effettuati:
• a decorrere dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019
• oppure entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato e siano pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

2 – Revisione Mini-IRES
Si sostituisce l’agevolazione prevista dei commi da 28 a 34 della Legge di Stabilità 2019 (c.d. mini-IRES) con un nuovo incentivo volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES sugli utili distribuiti. In particolare, la norma stabilisce che l’IRES (attualmente pari al 24%) può essere applicata sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonato a riserve diverse da quelle di utili disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, in misura pari a:
• 22,5% per l’anno 2019;
• 21,5% per il 2020;
• 20,5% per il 2021;
• 20% dal 2022 a regime.
L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito e di quelli di cui all’art. 6 DPR 601/1973.
Le modalità attuative delle disposizioni sono rinviate ad apposito decreto del MEF.

3- Deducibilità IMU
A decorrere dal periodo d’imposta 2019, aumenta la misura delle deducibilità IMU per gli immobili strumentali (attualmente pari al 20%).
Resta fermo che:
In particolare, ci sarà un maggior sgravio fiscale per imprese e lavoratori autonomi rispetto agli anni passati e rispetto a quanto aveva già previsto la Manovra di Bilancio 2019. Si tratta di un aumento graduale:
• si passa al 50% per il 2019;
• al 60% per il 2020 e 2021;
• al 70% dal 2022.

4 – Rientro dei cervelli
Si apportano sostanziali modifiche al regime agevolativo previsto per i c.d. impatriati di cui all’art. 16 D.Lgs. 147/205 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all’art. 44 D.L. 78/2010. In particolare:
• Si incrementa dal 50% al 70% la riduzione dell’imponibile;
• si semplificano le condizioni di accesso al beneficio;
• si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal 1° gennaio 2020;
• si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d‘imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza nelle regioni del mezzogiorno);
• è data la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, risultanti dalle modifiche apportate, anche ai lavoratori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

5 – Regime forfettario
Si adegua il regime forfettario alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, ossia al fatto che chi opera in tale regime potrà avvalersi di dipendenti e collaboratori senza alcune limitazioni. Si era, infatti, creato il problema circa le ritenute da operare sui compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori visto che chi agisce in regime forfettario non assume le vesti di sostituito d’imposta. Pertanto, non operando le ritenute, il dipende o il collaboratore si sarebbe poi visto costretto a presentare la dichiarazione dei redditi al fini di liquidare le imposte dovute (IRPEF ed addizionali) integralmente in sede di dichiarazione reddituale. Con il D.L. crescita, invece, si stabilisce che:
• i contribuenti che operano in regime forfettario devono operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
• con riferimento alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (1° maggio 2019), l’ammontare complessivo delle ritenute è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, in tre rate mensili di uguale importo.

6 – Sisma bonus, interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Si estende, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la spettanza delle agevolazioni previste al comma1-septies D.L. 63/2013, ossia del diritto alla detrazione:
• del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore);
• dell’85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di costruzioni o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva vendita.
Art.10 Si prevede la possibilità per i contribuenti che hanno sostenuto spese per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, di ricevere, in luogo della detrazione fiscale, un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato. Il contributo è poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in F24, in 5 quote annuali di pari importo (non operano i limiti di compensabilità).

7- Definizione agevolata entrate regionali e locali
Si introduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane e comuni) di disporre (con apposito atto) della definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (notificati dal 2000 al 2017) stabilendo l’esclusione delle sanzioni. Tali enti, nell’atto di cui al precedente punto, stabiliscono:
• il numero di rate e la relativa scadenza (che non può superare il 30 settembre 2021);
• le modalità di adesione alla definizione;
• i termini di presentazione della domanda;
• il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale saranno indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata oltre che quello delle singole rate e della loro scadenza. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

8 – Obbligo e-fattura verso San Marino
Si estende anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal citato DM 24 dicembre 1993. Restano in ogni caso ferme le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge (contribuenti in regime forfettario, di vantaggio, ecc.).

9- Vendita di beni tramite piattaforme digitali
La norma prevede per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettano all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:
a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Il primo invio dovrà essere effettuato nel mese di luglio.

10 – Enti Associativi assistenziali
La disposizione in esame ricomprende nel novero degli enti associativi di cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR, che fruiscono del regime della “decommercializzazione”, le associazioni con fini assistenziali.

11 – Credito d’imposta distributori di carburanti
Con riferimento al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti di cui all’art. 1, comma 924, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) si chiarisce che:
• il beneficio spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse;
• in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta (per garantire che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti), il beneficio spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

12 – Sabatini-ter (art. 20)
La norma è finalizzata ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, attraverso:
a) l’aumento a 4 milioni di euro (in luogo dei precedenti 2 milioni di euro) del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la Legge di Bilancio 2019;
b) la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l’effetto incentivante della misura.

13 – Credito d’imposta PMI per fiere internazionali
E’ istituito un credito d’imposta, per il periodo d’imposta 2019, in favore delle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019, nella misura del 30% delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione in F24. Sarà un decreto del MISE, di concerto con il MEF, a fissarne le modalità applicative.