La sanificazione degli ambienti di lavoro: il caso degli automezzi aziendali
Quando parliamo di sanificazione degli ambienti di lavoro partiamo da una premessa fondamentale: cosa intendiamo per sanificazione?
L’attività di sanificazione consiste nel “complesso dei procedimenti atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante attività successive di pulizia e disinfezione”. Si precisa che la sola pulizia, “anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire la totale eliminazione degli agenti patogeni. La fase di disinfezione è, quindi, sempre indispensabile per consentire l’efficace abbattimento della carica patogena negli ambienti e sulle attrezzature”.
Cosa intendiamo per ambiente li lavoro quando parliamo di mezzi aziendali?
Si tratta de:
-gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;
-le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;
-le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;
-gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi.
Cosa prevedono le linee guida del Ministero del trasporto e delle infrastrutture in relazione alle sanificazioni dei mezzi?
Linee Guida ” Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente”. Analizziamo quindi insieme le linee guida per la gestione della sanificazione dei mezzi, attraverso l’interessante studio elaborato e revisionato dall’Ing.Davide Levo, che ha accorpato e analizzato tutte le norme disponibili per stabilire una possibile linea guida relativa alla corretta gestione degli automezzi in tempi di covid19.
Come procedere con la sanificazione?
Si indica che “per la disinfezione di ambienti contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus COVID-19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda l’uso di:
-alcol etilico (etanolo) almeno al 70% v/v;
-ipoclorito di sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate”.
E nel caso particolare della “sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi, la Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) “raccomanda espressamente l’impiego di disinfettanti a base di alcol etilico almeno al 75% v/v”.
Per quanto riguarda poi le modalità di applicazione del prodotto disinfettante nell’automezzo, la circolare ISS raccomanda l’erogazione ‘spray’, che può avvenire mediante l’impiego di:
-un generatore di aerosol disinfettante monouso precaricato a pressione del produttore (bombola spray propriamente detta)
-un classico spruzzatore manuale di tipo riutilizzabile, riempito di volta in volta con il liquido disinfettante
-una pompa manuale di nebulizzazione del disinfettante, a medio-alta capacità”.
Si segnala che, tuttavia, lo stesso Istituto Superiore di Sanità “in un successivo foglio informativo del 3 aprile 2020, indica la possibilità di sanificare le superfici interne dell’automezzo anche mediante panni in microfibra monouso imbevuti di disinfettante a base alcolica”.
LA FREQUENZA DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Riguardo alla frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali si indica che non è precisata delle disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa sia eseguita in modo appropriato e frequente.
Tuttavia “appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro segregato diverso da quello del precedente utilizzatore ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato”.
> Con “turno/gruppo di lavoro segregato” si intende uno “specifico insieme di lavoratori che risulti autonomo, distinto e riconoscibile rispetto agli altri, ed i cui membri possano essere immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di essi manifesti i sintomi da contagio COVID-19”. Si sottolinea che è “indispensabile ridurre al minimo, per quanto possibile, l’impiego di automezzi aziendali condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi di lavoro segregati”.
LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI
La procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi è prevista se l’automezzo aziendale “è stato impiegato da:
-soggetti positivi al tampone per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
-soggetti positivi ad eventuali test rapidi autorizzati per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
-soggetti classificabili come ‘persone sintomatiche in azienda’ di cui al punto 11 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020;
-altri eventuali soggetti non meglio specificati, cautelativamente individuati dai responsabili aziendali come possibili portatori di un pericolo di contagio COVID-19;
In questi casi occorre procedere, come previsto dal punto 4 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, alla sanificazione straordinaria dell’automezzo, che avverrà preferibilmente mediante l’intervento in sito di un’impresa specializzata e che, in ogni caso, dovrà essere eseguita nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020”.
NOTA BENE – in tutti questi casi – continua il documento – “è opportuno che gli interventi di sanificazione contemplino sempre, come da indicazioni ISS del 3 aprile 2020, la sostituzione o la bonifica antivirale dei filtri dell’impianto di condizionamento di bordo, unitamente alla disinfezione delle rispettive tubazioni interne e bocchette di diffusione dell’aria dell’abitacolo. Al termine di tali interventi, inoltre, è opportuno farsi rilasciare dal soggetto bonificatore un certificato di sanificazione COVID-19 del veicolo che attesti l’utilizzo di procedure e disinfettanti efficaci contro il coronavirus SARS-CoV-2”.
LE RACCOMANDAZIONI PER L’IMPIEGO DI AUTOMEZZI CONDIVISI
Concludiamo riportando alcune raccomandazioni in caso di utilizzo condiviso di automezzi aziendali da parte di lavoratori o turni/gruppi di lavoro altrimenti segregati, utili a “prevenire la diffusione all’interno dell’abitacolo o della cabina di guida dell’agente patogeno SARS-CoV-2 e, quindi, il contagio infettivo.
- interdire l‘uso di un automezzo condiviso:
-a coloro che hanno avuto notizia della propria positività all’infezione COVID-19;
-a coloro che manifestano sintomi COVID-19, ivi inclusa una temperatura corporea ≥ 37,5°C;
-a coloro che hanno avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all’infezione COVID-19 oppure con persone che hanno manifestato sintomi correlati all’infezione COVID-19;
- utilizzare l’automezzo ad uso condiviso solo nei casi strettamente necessari ed inevitabili;
- sconsigliarne l’utilizzo ai soggetti particolarmente vulnerabili in caso di infezione COVID-19;
- prima di entrare nell’automezzo procedere alla sua sanificazione (come descritto nel documento);
- nel caso in cui sia indispensabile ospitare a bordo di un’autovettura un passeggero (fattispecie fortemente sconsigliata), questi deve obbligatoriamente prendere posto sul sedile posteriore destro;
- viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’automezzo ad uso condiviso aperti;
- non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’automezzo ad uso condiviso;
- durante l’impiego dell’automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e l’eventuale passeggero devono indossare costantemente una mascherina chirurgica oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 senza valvola respiratoria oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 con valvola respiratoria e sovrapposta mascherina chirurgica;
- non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’automezzo ad uso condiviso;
- lavarsi e igienizzarsi le mani con apposita soluzione idroalcolica prima di entrare nell’automezzo ad uso condiviso e subito dopo usciti; a tale scopo un erogatore di soluzione idroalcolica deve essere sempre disponibile nel veicolo;
- usare i guanti usa e getta della stazione di servizio durante le operazioni di rifornimento carburante;
- prima dell’utilizzo dell’automezzo ad uso condiviso accertarsi preliminarmente di eventuali ulteriori limitazioni imposte a livello locale dalle disposizioni di regionali e/o comunali”.
ATTENZIONE! – come previsto dal protocollo di sicurezza condiviso da governo e parti sociali, allegato al DPCM 17 maggio 2020 e come previsto dal decreto legislativo 81/2008 i lavoratori, solo previa idonea attività di informazione e formazione potranno occuparsi in maniera efficace della corretta gestione dell’automezzo.




