Bonus bebè 2021, è attiva la procedura per l’invio delle domande

L’assegno di natalità 2021 (c.d bonus bebè) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021 (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021).

Tale importo:

  • è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
  • viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

CHI PUO’ BENEFICIARNE

L’assegno spetta, su domanda, ai soggetti cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno, residenti in Italia e conviventi con il minore, anche in caso di ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro o in mancanza dell’indicatore ISEE. In quest’ultima ipotesi (o nei casi di omissioni/difformità nella suddetta attestazione), qualora sussistano tutti gli altri requisiti, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. Nelle ipotesi di omissioni/difformità sarà possibile procedere alla regolarizzazione della situazione.

Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

La domanda di assegno può essere presentata anche dagli stranieri titolari di:

  • carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (dopo quella del genitore naturale o adottivo oppure in luogo del genitore naturale o adottivo).

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda di assegno si presenta:

  • telematicamente all’INPS, tramite l’apposto servizio on line,
  • una sola volta per ciascun figlio nato o adottato nel 2021,
  • entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.

ATTENZIONE!

Dal 10 aprile 2020 non è più necessario trasmettere il modello SR 163 (INPS, Circolare n. 48/2020). Se l’istanza viene presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue. In alternativa, si può fare domanda tramite Contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile) oppure avvalendosi dell’assistenza degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

In via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, il suddetto termine di 90 giorni decorre dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 918/2021)

Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

ATTENZIONE! In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (avvenuta contestualmente) occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

MISURA E DURATA

L’importo annuo dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), se il valore dell’ISEE minorenni supera 40.000 euro annui;
  • 440 euro (120 euro al mese per massimo 12 mesi), se il valore dell’ISEE minorenni supera 7.000 euro annui, ma è inferiore a 40.000 euro annui
  • 920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi) se il valore dell’ISEE minorenni non supera 7.000 euro annui.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

In tal caso, pertanto, l’importo dell’assegno ammonta a:

  • 152,00 euro, qualora il reddito ai fini ISEE sia superiore a 40.000 euro annui;
  • 728,00 euro, qualora il reddito ai fini ISEE superi 7.000,00 euro annui ma non 40.000 euro annui;
  • 304,00 euro, qualora il reddito ai fini ISEE non superi 7.000,00 euro annui.

Come sopra anticipato, l’INPS corrisponde l’importo dell’assegno in singole rate mensili, secondo le modalità indicate nella domanda dal richiedente.

CONDIZIONI CHE NE DETERMINANO LA DECADENZA

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina:

  • al compimento di un anno di età o un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, includendo tale mese);
  • al raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
  • con la perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti (es: trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento ecc..);
  • decesso del figlio
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a terzi;
  • provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno o più di tali elementi.