Indennità Covid lavoratori autonomi

Indennità Covid per i lavoratori della Prima Zona Rossa

I lavoratori delle ex “zone rosse” possono chiedere un’indennità aggiuntiva covid-19. L’INPS con circolare 18 settembre, n.104 ha fornito indicazioni in merito alla presentazione della domanda, alla compatibilità con altre prestazioni previdenziali e alle relative istruzioni contabili e fiscali.
La misura è indirizzata ad alcune categorie di lavoratori autonomi e per co.co.co., che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano l’attività lavorativa nei comuni dichiarati “zona rossa” a causa dell’emergenza epidemiologia da Coronavirus in Lombardia e Veneto:

  • Bertonico;
  • Casalpusterlengo;
  • Castelgerundo;
  • Castiglione D’Adda;
  • Codogno;
  • Fombio;
  • Maleo;
  • San Fiorano;
  • Somaglia;
  • Terranova dei Passerini;
  • ’Vo in Veneto.

A questi lavoratori è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e per un massimo di tre mesi.

L’indennità COVID-19 aggiuntiva spetta a:
– collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata;
– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
– lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata INPS;
– titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo;
– liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali;
– lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
– imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.